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Avvenimenti
Italiani Adriano Sofri
nel carcere di Pisa Altri articoli Calabresi
non era nella stanza La scheda
Luigi Calabresi |
Adriano Sofri il diario negato E' vero: le sentenze vanno commentate
soprattutto dopo averne letto le motivazioni. Io l'ho fatto tutte le volte, e
anche questa volta. Ecco il commento. L'ordinanza
contiene una enormità banale quanto risolutiva: il
vero scivolone in cui il diavolo del caso, o del pregiudizio, ha messo lo
zampino. Ma prima di arrivarci, vediamo il percorso
dei giudici. Venticinque volte
complotto Astratto e concreto È lecito dimenticarsi a pag. 24 di quello che si è
proclamato a pag. 13, e anzi capovolgerlo? Visto che ci siamo,
leggiamo perché al collegio la testimonianza è parsa così debole. Il teste Gnappi, scrive il collegio, ha dichiarato che "gli
è sembrato con certezza (un'altra palese contraddizione intrinseca: come
può una cosa "sembrare" "con certezza"?) di
riconoscere l'omicida nella terza foto...". Il giudice trova
contraddittoria un'espressione del linguaggio colloquiale il cui significato
è, per un lettore imparziale, univoco: essendo evidente che l'accento va su
quel "con certezza" e non sul "mi è sembrato", qui usato,
come succede, a significare "ho pensato", "ho creduto",
ecc. Ma, ammesso che il cavillo linguistico cui il giudice si è compiaciuto
di cedere abbia una giustificazione, quello che andrebbe fatto è di ascoltare
davvero il teste, in un dibattimento, e sentire da lui un'interpretazione un
po' più oggettiva. (Se al collegio si applicassero
pedanterie del genere, le occasioni fioccherebbero. A pag. 43 il giudice ha
scritto che "tutte le sentenze di condanna si sono a lungo
dilungate"). La liquidazione di un teste non solo, per questa parte,
nuovo, ma anche clamoroso, viene invece compiuta dal
giudice a distanza. Nel processo si sarebbe dovuto sentirlo. Qui lo si dichiara inattendibile e ininfluente per via
medianica: come se un medico bresciano formulasse
una diagnosi su un paziente imbarcato a Capo Horn,
e irraggiungibile. La cosa è ancora più notevole perché, appena sette pagine
dopo (pag. 32), a proposito di una consulenza tecnica svolta per la difesa su
una serie di documenti scritti della compagna di Marino, Antonia
Bistolfi, compreso un impressionante diario mai
prima esaminato, il collegio se la prende proprio con le diagnosi a distanza:
"Il giudice della revisione si è chiesto
quanto possa essere attendibile una diagnosi così drastica, fatta senza
alcuna visita diretta della paziente...". Torniamo a Gnappi, a riscontro
del quale la difesa ascoltò anche un altro teste, il signor Cucurullo, che era con lui al momento dell'episodio del
riconoscimento fotografico (parliamo del maggio 1972). Secondo il giudice bresciano, Cucurullo avrebbe
ricordato che Gnappi aveva riferito di una
fotografia, mentre Gnappi ha ricordato di aver
riconosciuto una fotografia fra altre che gli erano state mostrate. Questa è
la causa che inficia la testimonianza (peraltro riconosciuta, a differenza
dai giudici milanesi, dotata del "requisito della novità") al punto
di rinunciare ad ascoltarla? Così rigoroso nel castigare contraddizioni
capitali che sono invece ovvie per un verso (26 anni
dopo) e ininfluenti per l'altro, il giudice bresciano
ha scritto (pag. 19), a proposito di Luciano Gnappi
e Bruno Cucurullo, che "si tratta di
persone già sentite nel dibattimento". Ma
no! Bruno Cucurullo non è mai
stato sentito da nessuno, prima che, poco più di un anno fa, sulla
scorta della testimonianza del signor Gnappi,
l'avvocato Sandro Gamberini andasse a rintracciarlo
e sentirlo (com'era autorizzato a fare dal codice). Il giudice bresciano è tanto severo con gli altri, quanto distratto
con se stesso. A pag. 40 parla del "libro del Sofri",
dove si tratta del "libro di Marino" - lapsus da evitare. A pag. Fogli che volano Veniamo all'enormità rivelatrice dell'ordinanza bresciana. (pagg. 30-35). Si
esamina la nuova prova costituita da un diario autografo della compagna di
Marino, Antonia Bistolfi,
dell'aprile-maggio 1988 (si ricorderà che noi fummo arrestati alla fine di
luglio di quell'anno). Il diario, mai esaminato, è
rilevante per due, e anzi tre ragioni. La prima e più banale, che documenta
uno stato d'animo, e interessi e attività, del tutto diversi da quelli che Dunque ad accusarci non sarebbe stato
solo Marino, ma, del tutto indipendentemente, la sua compagna, da lui tenuta
all'oscuro di tutto fin dopo la "confessione" e il nostro arresto!
La verità evidente, che Marino e Bistolfi avevano
filato insieme e d'accordo la storia poi sfociata nella nostra imputazione,
dopo essere stata negata, veniva addirittura ribaltata,
facendo di lei la testimone a conferma di lui, e moltiplicando
miracolosamente per due l'unicità del nostro accusatore. Così l'ordinanza bresciana
riassume il punto: "Scopo dell'istanza
(difensiva) è dimostrare l'esistenza di un castello accusatorio creato dal
Marino con la consapevolezza della Bistolfi, la cui
testimonianza è stata invece utilizzata dal giudice della condanna per
riscontrare l'attendibilità del Marino, suo convivente". L'ordinanza cita poi la pagina contenente i riferimenti a Marino
e il "Commissario", che ho ricordato sopra, sbagliandone (per tre
volte!) l'intitolazione: "L'unificazione della Verga e
dell'Utero" (il testo dice: "Purificazione"). I
giudici della revisione milanese, pur ammettendo che
il documento prova che Insomma: il giudice bresciano dice che "Perché il brano...è privo di data (il grassetto è del giudice) e
nulla lascia supporre, come invece si pretende da parte degli istanti, che
esso possa seriamente essere fatto risalire al maggio del 1988, pochi mesi
prima, cioè, della confessione del Marino. Non
occorrono certo approfondite valutazioni di merito per prendere atto che
quello che viene definito "diario", è
costituito in realtà da una serie di semplici fogli separati e non rilegati,
semplicemente spillati (ma da chi?), né dello stesso tipo (non
tutti, ad es., sono a quadretti). Dei brani
contenuti in tali fogli, ventiquattro recano una data precisa (si va dal
primo che reca la data del 26 aprile 1988 all'ultimo, dell'8/6/1988), mentre solo quello in esame...ne è privo,
il che costituisce un dato certamente equivoco. Non trattandosi di un
"diario" rilegato, ma di semplici appunti vergati su fogli
separati, non è inoltre possibile dedurre dalla collocazione
materiale del foglio contenente il brano (i precedenti e i successivi
risalgono al mese di maggio) alcun elemento certo sull'epoca in cui esso è
stato scritto, sicché, al riguardo, possono farsi le più svariate congetture,
non potendo neppure escludersi che addirittura potesse essere stato concepito
in epoca successiva alla confessione del Marino. Ma proprio a seguito di una
siffatta palese incertezza deriva l'impossibilità di definire quella offerta dagli istanti una "prova" certa
ed univoca, sicché va rilevata la manifesta infondatezza della richiesta
istruttoria". C'era, dunque, una prova nuova e fortemente
efficace, ma non si può utilizzarla perché a)non se ne conosce la data;
b)perché non è certo che si tratti di un diario; c)perché non è certo che
appartenga allo stesso blocco di fogli, trattandosi di pagine sciolte e non
rilegate. Volete la soluzione? I giudici di Brescia non si sono accorti che i
fogli che tenevano in mano erano le accurate fotocopie (a colori, come
l'originale) del quaderno. Il quale non solo esiste, ma ha la copertina di
cartone, la spillatura originaria, tutti i fogli quadretti
di computisteria; quaderno in possesso della difesa, e dal quale la difesa
stessa aveva tratto le copie per i diversi usi (perizie, ecc.). Nell'originale,
la pagina in discussione è puramente e semplicemente il retro di un'altra
delle pagine consegnate! Dunque non solo se ne conosce perfettamente il contesto e la data, ma è l'altra facciata di uno stesso
dei fogli esaminati dal collegio. Cioè del quaderno-diario
(che altro nome può avere un quaderno in cui giorno dietro giorno una persona
trascrive le proprie annotazioni intime?). L'enormità dell'equivoco è tale da
sollecitare i commenti più sfrenati, da cui peraltro mi asterrò. Osserverò
sobriamente che le ipotesi sono in sostanza due. O il collegio bresciano ha
creduto davvero che il foglio in questione non fosse databile e attribuibile,
e dunque si è sbagliato, e il processo va rifatto, sulla base delle giuste
premesse dello stesso collegio. (Anche se viene da
chiedersi come mai questo azzardato dubbio è venuto solo ai giudici bresciani, e non era venuto né a quelli milanesi, né al
Procuratore della Cassazione, né ai giudici della Cassazione). Oppure il
collegio, dopo aver formulato premesse inevitabilmente giuste, è ricorso
all'argomento dei fogli sciolti e della data incerta cedendo alla forza del
partito preso e del pregiudizio, e allora, preso atto che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, si è sbagliato, e trovi la
voglia di correggersi. Se no, rigiudicherà
Adriano Sofri –
5 marzo 1999 |
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