CHE FINE FARANNO I CO.CO.CO. ?

Il 6 giugno scorso è stato approvato dal Governo lo schema di Decreto Legge da emanarsi ai sensi della legge 30/2003 (articoli 1 – 7) recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
L’elemento più rilevante nella modifica delle flessibilità in entrata è quello relativo al Contratto di Collaborazione Continuativa (Co.Co.Co.) che è ammesso (art.61) solo se il lavoro è a progetto e, quindi, di fatto per prestazioni a tempo determinato. Pertanto, non ci saranno più tutti gli altri lavoratori utilizzati a Co.Co.Co. che non sono a progetto, alla scadenza del contratto e comunque entro un anno dall’entrata in vigore della Legge, che si prevede a settembre 2003.
La nuova Legge allarga il numero di soggetti autorizzati a introdurre il contratto di lavoro interinale a tempo indeterminato, modificando la 196/1997 (pacchetto Treu) che prevedeva la somministrazione di mera manodopera per determinate prestazioni da parte di Agenzie Interinali. Infatti, l’art. 20 della nuova Legge permetterà la somministrazione oltre che alle Agenzie Interinali anche agli Enti bilaterali (costituiti da associazioni padronali e sindacali), ai consulenti del lavoro, alle Università, agli Istituti di Istruzione secondaria (scuole superiori).
L’utilizzo di lavoratori interinali è permesso sia a tempo determinato che indeterminato per le seguenti mansioni:
- facchinaggio e pulizia;
- servizi di vigilanza e custodia;
- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti, intranet e extranet, siti, internet, sistemi informatici, sviluppo di softwar applicativo, caricamento dati;
- servizi di assistenza e cura alla persona;
- servizi di ristorazione e portineria;
- servizi di trasporto di persone, macchinari, merci;
- gestione di biblioteche, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- gestione di call center;
- costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti;
- installazioni o montaggio di impianti o macchinari;
- altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Anche la nuova Legge specifica che la mera somministrazione di manodopera è permessa solo a quei soggetti giuridici sopra menzionati e, pertanto, non ad appaltatori che possono utilizzare solo lavoratori dipendenti. A tal proposito riportiamo la sentenza n. 5232 del 9/4/2001 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, Presidente Ianniruberto, relatore Filadoro:
“L’introduzione nel nostro ordinamento della possibilità di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo avvenuta con la Legge 196 del 24/6/1997 per alcuni tipi di attività non ha comportato l’abrogazione dell’intera normativa dettata dalla Legge 1369 del 1960, che vieta l’appalto di manodopera. Infatti l’art. 10 della Legge 196 del 1997 stabilisce tra l’altro che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla Legge 1369 del 1960, le quali vietano di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario.
In base alla Legge 1369/1960, l’appalto di un servizio che comporti un impiego di manodopera assunta dall’appaltatore può essere ritenuto lecito solo ove si accerti l’esistenza in capo al medesimo del rischio economico di impresa con riferimento specifico al servizio affidatogli; ciò comporta che l’appaltatore si sia impegnato a fornire all’appaltante un’opera o servizio determinato affrontando l’alea economica (rischio) insita in un’attività produttiva veramente autonoma e che i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente da lui diretti ed agiscano realmente alle sue dipendenze e nel suo interesse”.

Che fine faranno gli attuali Co.Co.Co. di ATESIA?
Dopo essere stati sfruttati per anni senza ferie e malattia retribuite, tredicesima, contributi ed altri diritti verremo mandati a casa?

Ripetiamo che l’appaltatore può utilizzare soltanto lavoratori dipendenti e siccome l’ATESIA è appaltatrice dei committenti TELECOM, ALITALIA, ZURITEL, STREAM, FONDIARIA, ecc. per la Legge 1369/60 (sul divieto di interposizione fittizia di manodopera) i lavoratori devono essere da loro assunti. Infatti, l’art.1 della suddetta Legge vieta ad un’impresa, un’azienda dello Stato, un Ente Pubblico: “di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di manodopera assunta o retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono”.
E’ vero che la stessa Legge 30 del 2003 abroga la 1369 del 1960, ma per il principio del “tempus regit actum”, cioè ogni atto va valutato secondo la norma vigente all’epoca del suo compimento, la Legge del 1960 si applica fino all’entrata in vigore della nuova Legge. Quindi per gli attuali lavoratori di ATESIA è possibile ricorrere alla magistratura e chiedere l’assunzione da parte dei committenti (appaltanti) per la violazione del divieto di somministrazione di manodopera. Tale diritto si prescrive entro cinque anni.
Rifondazione Comunista intende sostenere questa lotta
in difesa dei diritti dei lavoratori contro gli illeciti finora perpetrati
ed è a disposizione di chiunque voglia organizzarsi con noi in
Comitato per la tutela dei lavoratori Co.Co.Co..

Da settembre tutti i giovedì dalle ore 18 alle 20 e la domenica dalle 11 alle 13
saranno date informazioni e consulenza in Via G. Chiovenda, 62
.

Nel frattempo siamo a disposizione per informazioni ai seguenti numeri 3281784076 – 3282181717 – 3497711576

Partito della Rifondazione Comunista
Circolo “Luigi Longo”
– Cinecittà-Don Bosco-Quadraro
Via G. Chiovenda, 62 – tel/fax 067217789
www.rifondazione-cinecitta.org