CHE FINE FARANNO I CO.CO.CO. ?
Il 6 giugno scorso è stato approvato
dal Governo lo schema di Decreto Legge da emanarsi ai sensi
della legge 30/2003 (articoli 1 – 7) recante delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
L’elemento più rilevante nella modifica delle flessibilità
in entrata è quello relativo al Contratto di Collaborazione
Continuativa (Co.Co.Co.) che è ammesso (art.61) solo
se il lavoro è a progetto e, quindi, di fatto per prestazioni
a tempo determinato. Pertanto, non ci saranno più tutti
gli altri lavoratori utilizzati a Co.Co.Co. che non sono a progetto,
alla scadenza del contratto e comunque entro un anno dall’entrata
in vigore della Legge, che si prevede a settembre 2003.
La nuova Legge allarga il numero di soggetti autorizzati a introdurre
il contratto di lavoro interinale a tempo indeterminato, modificando
la 196/1997 (pacchetto Treu) che prevedeva la somministrazione
di mera manodopera per determinate prestazioni da parte di Agenzie
Interinali. Infatti, l’art. 20 della nuova Legge permetterà
la somministrazione oltre che alle Agenzie Interinali anche
agli Enti bilaterali (costituiti da associazioni padronali e
sindacali), ai consulenti del lavoro, alle Università,
agli Istituti di Istruzione secondaria (scuole superiori).
L’utilizzo di lavoratori interinali è permesso
sia a tempo determinato che indeterminato per le seguenti mansioni:
- facchinaggio e pulizia;
- servizi di vigilanza e custodia;
- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico,
compresa la progettazione e manutenzione di reti, intranet e
extranet, siti, internet, sistemi informatici, sviluppo di softwar
applicativo, caricamento dati;
- servizi di assistenza e cura alla persona;
- servizi di ristorazione e portineria;
- servizi di trasporto di persone, macchinari, merci;
- gestione di biblioteche, archivi, magazzini, nonché
servizi di economato;
- attività di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo
e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del
personale;
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione
della funzione commerciale;
- gestione di call center;
- costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti;
- installazioni o montaggio di impianti o macchinari;
- altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali
o territoriali stipulati da associazioni di datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative.
Anche la nuova Legge specifica che la mera
somministrazione di manodopera è permessa solo a quei
soggetti giuridici sopra menzionati e, pertanto, non ad appaltatori
che possono utilizzare solo lavoratori dipendenti. A tal proposito
riportiamo la sentenza n. 5232 del 9/4/2001 della Suprema Corte
di Cassazione Sezione Lavoro, Presidente Ianniruberto, relatore
Filadoro:
“L’introduzione nel nostro ordinamento della possibilità
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo avvenuta con
la Legge 196 del 24/6/1997 per alcuni tipi di attività
non ha comportato l’abrogazione dell’intera normativa
dettata dalla Legge 1369 del 1960, che vieta l’appalto
di manodopera. Infatti l’art. 10 della Legge 196 del 1997
stabilisce tra l’altro che continuano a trovare applicazione
le disposizioni di cui alla Legge 1369 del 1960, le quali vietano
di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra
forma l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante
l’impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore
o dall’intermediario.
In base alla Legge 1369/1960, l’appalto di un servizio
che comporti un impiego di manodopera assunta dall’appaltatore
può essere ritenuto lecito solo ove si accerti l’esistenza
in capo al medesimo del rischio economico di impresa con riferimento
specifico al servizio affidatogli; ciò comporta che l’appaltatore
si sia impegnato a fornire all’appaltante un’opera
o servizio determinato affrontando l’alea economica (rischio)
insita in un’attività produttiva veramente autonoma
e che i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati
siano effettivamente da lui diretti ed agiscano realmente alle
sue dipendenze e nel suo interesse”.
Che fine faranno gli attuali Co.Co.Co. di ATESIA?
Dopo essere stati sfruttati per anni senza ferie e malattia
retribuite, tredicesima, contributi ed altri diritti verremo
mandati a casa?
Ripetiamo che l’appaltatore può
utilizzare soltanto lavoratori dipendenti e siccome l’ATESIA
è appaltatrice dei committenti TELECOM, ALITALIA, ZURITEL,
STREAM, FONDIARIA, ecc. per la Legge 1369/60 (sul divieto di
interposizione fittizia di manodopera) i lavoratori devono essere
da loro assunti. Infatti, l’art.1 della suddetta Legge
vieta ad un’impresa, un’azienda dello Stato, un
Ente Pubblico: “di affidare in appalto o in subappalto
o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative,
l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego
di manodopera assunta o retribuita dall’appaltatore o
dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera
o del servizio cui le prestazioni si riferiscono”.
E’ vero che la stessa Legge 30 del 2003 abroga la 1369
del 1960, ma per il principio del “tempus regit actum”,
cioè ogni atto va valutato secondo la norma vigente all’epoca
del suo compimento, la Legge del 1960 si applica fino all’entrata
in vigore della nuova Legge. Quindi per gli attuali lavoratori
di ATESIA è possibile ricorrere alla magistratura e chiedere
l’assunzione da parte dei committenti (appaltanti) per
la violazione del divieto di somministrazione di manodopera.
Tale diritto si prescrive entro cinque anni.
Rifondazione Comunista intende sostenere questa lotta
in difesa dei diritti dei lavoratori contro gli illeciti finora
perpetrati
ed è a disposizione di chiunque voglia organizzarsi con
noi in
Comitato per la tutela dei lavoratori Co.Co.Co..
Da settembre tutti i giovedì
dalle ore 18 alle 20 e la domenica dalle 11 alle 13
saranno date informazioni e consulenza in Via G. Chiovenda,
62.
Nel frattempo siamo a disposizione per
informazioni ai seguenti numeri 3281784076 – 3282181717
– 3497711576
Partito della Rifondazione Comunista
Circolo “Luigi Longo”
– Cinecittà-Don Bosco-Quadraro
Via G. Chiovenda, 62 – tel/fax 067217789
www.rifondazione-cinecitta.org